IL PRETORE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 316/95 r.g. pretura nei confronti di Scardanzan Aldo, nato a Canale d'Agordo il 20 dicembre 1934, ivi residente fraz. Feder n. 31, imputato del reato p.e.p. dall'art. 20, lett. b), legge n. 47/85 per avere realizzato un manufatto ad uso garage delle dimensioni di m. 2,40 x 3,20 x 2,00 senza la prescritta concessione edilizia. Scardanzan Aldo veniva citato a giudizio, dinanzi a questo pretore, per rispondere del reato di cui all'art. 20, lett. b), legge n. 47/85, per avere realizzato un manufatto ad uso garage senza la prescritta concessione edilizia. All'udienza del 10 gennaio 1996, prima della apertura del dibattimento, p.m. e difensore dell'imputato, munito di procura speciale, chiedevano l'applicazione della pena, ex art. 444, c.p.p., nella misura di giorni 7 d'arresto e L. 5.000.000 di ammenda, concesse le attenuanti generiche, con la sostituzione della pena detentiva con L. 175.000 di ammenda. Il p.m., nell'ipotesi che il giudice non avese ritenuto sostituibile la pena detentiva, chiedeva che il medesimo sollevasse questione di legittimita' costituzionale in ordine all'art. 60, ultimo comma, legge n. 689/81, laddove questa esclude la sostituzione della pena detentiva per i reati edilizi.