IL PRETORE
   Ha  emesso  la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 316/95
 r.g. pretura nei confronti di Scardanzan Aldo, nato a Canale d'Agordo
 il 20 dicembre 1934, ivi residente fraz. Feder n.  31,  imputato  del
 reato  p.e.p.  dall'art.  20,  lett.  b),  legge  n.  47/85 per avere
 realizzato un manufatto ad uso garage delle dimensioni di m.  2,40  x
 3,20 x 2,00 senza la prescritta concessione edilizia.
   Scardanzan Aldo veniva citato a giudizio, dinanzi a questo pretore,
 per  rispondere  del  reato  di  cui  all'art. 20, lett. b), legge n.
 47/85, per avere realizzato un  manufatto  ad  uso  garage  senza  la
 prescritta concessione edilizia.
   All'udienza   del   10  gennaio  1996,  prima  della  apertura  del
 dibattimento, p.m.  e  difensore  dell'imputato,  munito  di  procura
 speciale,  chiedevano l'applicazione della pena, ex art. 444, c.p.p.,
 nella misura di  giorni  7  d'arresto  e  L.  5.000.000  di  ammenda,
 concesse  le  attenuanti  generiche,  con  la sostituzione della pena
 detentiva con L. 175.000 di ammenda.
   Il  p.m.,  nell'ipotesi  che  il   giudice   non   avese   ritenuto
 sostituibile  la  pena detentiva, chiedeva che il medesimo sollevasse
 questione di  legittimita'  costituzionale  in  ordine  all'art.  60,
 ultimo comma, legge n. 689/81, laddove questa esclude la sostituzione
 della pena detentiva per i reati edilizi.